Corte di Cassazione. Previdenza

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Le Sez. U, su questione di massima di particolare importanza, hanno ritenuto la natura previdenziale del trattamento pensionistico erogato dai fondi pensioni integrativi, escludendo che ad esso si applichi il divieto di cumulo previsto dall’art. 16, comma 6, della I. n. 412 del 1991 in quanto corrisposto da datori di lavoro privati. Ne consegue che ai relativi accessori non si applica il regime giuridico proprio delle obbligazioni pecuniarie, sicché il pagamento del solo credito originario si configura come adempimento parziale di una prestazione unitaria e nell’ammissione allo stato passivo del fallimento, o della liquidazione coatta amministrativa, del datore di lavoro esso non è assistito da privilegio

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